Il contratto di affitto transitorio è una formula di locazione ad uso abitativo regolamentata dall’art. 5 della Legge n. 431 del 1998.
Il proprietario dell’immobile può concedere per un periodo di tempo limitato il proprio immobile ad un locatario, a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro.
Il contratto di affitto transitorio può avere una durata minima di 30 giorni e una durata massima di 18 mesi.
Quali sono le esigenze transitorie per locatore e conduttore?
PER IL LOCATORE (il proprietario dell’immobile):
- il trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- il rientro dall’estero
- l’attesa della concessione edilizia o dell’autorizzazione da parte del Comune per la ristrutturazione (compreso l’ampliamento dell’appartamento attiguo) o la demolizione dell’immobile
PER IL CONDUTTORE (colui che utilizza e gode dell’immobile):
- il trasferimento momentaneo della sede di lavoro
- un contratto di lavoro a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza
- l’assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica
- l’acquisto in cooperativa o presso privati di un immobile che si rende disponibile entro 18 mesi
Contratto di affitto transitorio: registro, disdetta e rinnovo
Dopo aver verificato la presenza dei requisiti minimi di accesso, potrai stipulare un contratto di affitto transitorio. Ma come si deve fare nelle fasi successive? registrazione, disdetta e rinnovo.
REGISTRAZIONE: il contratto di affitto transitorio deve essere redatto in forma scritta, utilizzando l’apposito modello fornito dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
Una volta compilato il modello, dovrai registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate.
DISDETTA: questo tipo di contratto ha il vantaggio di non essere soggetto all’obbligo di disdetta in quanto la cessazione avviene automaticamente al termine del periodo stabilito. Se invece vuoi disdire il contratto anticipatamente, devi inviare una raccomandata con un preavviso da uno a tre mesi, a seconda del contratto.
RINNOVO: Alla scadenza, devi rinnovare il contratto transitorio tramite lettera di raccomandata.
Il proprietario dell’immobile può optare per la tassazione in regime fiscale IRPEF o cedolare secca, ordinaria pari al 21% e qualora invece si richiedesse la vidimazione del canone da una delle associazioni di categoria sarà possibile usufruire della cedolare secca agevolata al 10%.
Fonti: